PATENTE A CREDITI

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Prima Verifica per Patente a Crediti
Assistenza Annuale Patente a Crediti

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A decorrere dal 1° ottobre 2024, l’attività lavorativa nei cantieri edili è consentita esclusivamente a imprese e lavoratori autonomi in possesso della patente a crediti (ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale).
La disciplina regolatoria è contenuta all’articolo 29 del D.L. n. 19/2024.

La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Come previsto dall’articolo 27, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, la patente è soggetta a decurtazione dei crediti in conseguenza di provvedimenti definitivi emessi nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti di imprese o lavoratori autonomi.

Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente, o con patente con meno di 15 crediti saranno soggetti a:
– sanzioni amministrative;
– esclusione da lavori pubblici per 6 mesi;
– competenza dell’Ispettorato territoriale per l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione;
– comunicazione della sanzione ad ANAC e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’interdizione semestrale alla partecipazione di lavori pubblici.

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